INTRODUZIONE DEL REDDITO MINIMO SOCIALE
DDL n. 321 del 19 marzo 2013, XVI legislatura.
Gruppo Parlamentare del PD - REGIONE SICILIA
Firmatari: Baldassare, Alloro, Arancio, Barbagallo, Cirone, Cracolici, Digiacomo, Ferrandelli,
Laccoto, Lupo, Maggio, Marziano, Milazzo, Panepinto, Panarello, Raia.
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
con il presente disegno di legge s'intende introdurre
l'istituto del reddito sociale minimo. La proposta
nasce dalla constatazione di un livello di
disoccupazione strutturale da cui derivano notevoli
preoccupazioni circa la tenuta stessa del tessuto
sociale con eventuali pericolose ripercussioni sul
tessuto democratico della nostra Regione.
Si tratta di una misura specificamente mirata a
garantire uno standard di vita dignitoso e che consenta a
migliaia di famiglie di uscire dal livello minimo della
soglia di povertà.
L'obiettivo è appunto quello di garantire, nell'ambito
di una concezione che vede il lavoro come una questione
centrale, una redistribuzione della ricchezza sociale
complessiva che attenui le tensioni sociali e garantisca
un costante avanzamento civile e democratico della nostra
terra.
Il reddito sociale minimo consiste, dunque, in uno
strumento che mira a garantire su tutto il territorio
della Regione un diritto sociale attraverso cui, per
fronteggiare le nuove povertà, dare piena attuazione ad
una efficace politica di sostegno, inclusione e coesione
sociale.
Esso nasce dalla constatazione che ormai migliaia di
famiglie, anche giovani coppie, vivono in condizioni
vicine alla povertà, con conseguenze di natura sociale
assai gravi.
Diventa improcrastinabile, in particolare per una
regione come la Sicilia, l'esigenza di attuare iniziative
che incidano concretamente sul tessuto economico per
promuovere sviluppo, ovvero di misure capaci di
garantire alle famiglie di vivere in condizioni libere e
dignitose.
Si intendono così tutelare fasce sociali ampie, nei
confronti delle quali le istituzioni nell'ultimo periodo
hanno prestato scarsa attenzione.
In questa ottica il disegno di legge definisce
l'istituto, i soggetti, le modalità e i requisiti per
avere diritto al reddito sociale minimo.
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Principi e finalità
La Regione istituisce un reddito sociale minimo al
fine di garantire sul territorio regionale la piena
attuazione di una politica di sostegno, inclusione e
coesione sociale.
Art. 2.
Definizione
Si definisce reddito sociale l'insieme di forme
reddituali che assicurano un'esistenza libera e
dignitosa.
Art. 3.
Requisiti soggettivi di accesso
1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale
minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un
anno;
c) reddito imponibile annuo percepito non superiore a
euro 2.582, fatta salva l'ipotesi di cui l'articolo 7;
d) appartenenza ad un nucleo familiare con reddito
imponibile annuo non superiore a euro 18.076 per nuclei
composti da due persone e a euro 23.241 per nuclei
composti da tre persone; per ogni ulteriore componente
il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è
elevato di euro 3.099.
2. Il reddito sociale minimo è corrisposto
dall'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, per il tramite degli
uffici provinciali del lavoro.
3. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, è istituito, con decreto
emanato dall'Assessore entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'ufficio
centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione
e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con
specifici compiti di coordinamento dell'attività degli
uffici provinciali del lavoro.
Art. 4.
Entità del reddito sociale minimo
1. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere
annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 1 è di euro 6.197.
2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad
imposizione fiscale di competenza regionale
Art. 5.
Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale minimo
Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo é
calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le
modalità indicati nel decreto che l'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro adotta
nel termine di novanta giorni dalla data in entrata in
vigore della presente legge, secondo i principi e i
criteri direttivi ivi stabiliti.
Art. 6.
Rivalutazione del reddito sociale minimo
L'importo indicato all'articolo 4 deve essere
rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT
relativi al costo della vita.
Art. 7.
Riduzione del reddito sociale minimo
L'importo indicato all'articolo 4 è ridotto della metà
per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si
consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito
sociale minimo.
Art. 8.
Sanzioni amministrative
E' prevista per il datore di lavoro, in caso di
mancata attestazione della esistenza del rapporto
di lavoro con il soggetto che fruisce del reddito sociale
minimo, una sanzione amministrativa da comminare a
seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari
all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto
percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con
riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro della categoria.
Art. 9.
Decadenza
1. E' in ogni caso prevista la decadenza dal diritto
di percepire il reddito sociale minimo nell' ipotesi in
cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.
Art. 10.
Tariffe sociali nei servizi essenziali
1. In favore dei soggetti titolari del diritto
al reddito sociale minimo è prevista, anche
nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 7, la
gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio
sanitario regionale, nonché l'esclusione di ogni onere
per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di
formazione professionale e di istruzione, anche di grado
universitario.
2. E' previsto, altresì, per gli stessi soggetti di cui
al comma 1, il dimezzamento dei costi delle utenze
relative alle forniture di gas e acqua e la
determinazione di una tariffa sociale con riferimento al
servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso
il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori
del servizio, da determinare con decreto dell'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il
lavoro da emanare entro novanta giorni dalla data in
vigore della presente legge, secondo i principi ed i
criteri direttivi ivi stabiliti.
3. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 è inoltre
previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica da stabilire con legge
regionale.
4. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo
anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime
nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei
limiti di reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d).
Art. 11.
Copertura finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione
della presente legge si provvede a decorrere
dall'esercizio finanziario corrente con gli
stanziamenti che sono individuati nella competente
unità previsionale del bilancio regionale.
Art. 12.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
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