domenica 7 aprile 2013

Introduzione del Reddito Minimo Sociale - DDL del PD SICILIANO

  
INTRODUZIONE DEL REDDITO MINIMO SOCIALE 
 
DDL n. 321 del 19 marzo 2013, XVI legislatura. 
Gruppo Parlamentare del PD - REGIONE SICILIA
Firmatari: Baldassare, Alloro, Arancio, Barbagallo, Cirone, Cracolici, Digiacomo, Ferrandelli, 
Laccoto, Lupo, Maggio, Marziano, Milazzo, Panepinto, Panarello, Raia.




RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

        con  il  presente disegno di legge s'intende introdurre
     l'istituto  del  reddito  sociale   minimo.  La   proposta
     nasce    dalla    constatazione   di   un    livello    di
     disoccupazione   strutturale  da  cui  derivano   notevoli
     preoccupazioni  circa  la  tenuta  stessa    del   tessuto
     sociale   con   eventuali  pericolose  ripercussioni   sul
     tessuto democratico della nostra Regione.

        Si  tratta  di  una  misura  specificamente  mirata   a
     garantire uno standard di vita dignitoso e che consenta  a
     migliaia  di  famiglie di uscire dal livello minimo  della
     soglia di povertà.

        L'obiettivo  è appunto quello di garantire, nell'ambito
     di  una  concezione che vede il lavoro come una  questione
     centrale,  una  redistribuzione  della  ricchezza  sociale
     complessiva  che attenui le tensioni sociali e  garantisca
     un  costante avanzamento civile e democratico della nostra
     terra.

        Il reddito  sociale  minimo  consiste,  dunque,  in uno
     strumento   che  mira  a garantire su tutto il  territorio
     della  Regione  un  diritto sociale  attraverso  cui,  per
     fronteggiare  le nuove povertà, dare piena  attuazione  ad
     una  efficace politica di sostegno, inclusione e  coesione
     sociale.

        Esso  nasce  dalla constatazione che ormai migliaia  di
     famiglie,  anche  giovani  coppie,  vivono  in  condizioni
     vicine  alla  povertà, con conseguenze di  natura  sociale
     assai gravi.

        Diventa  improcrastinabile,  in  particolare  per   una
     regione  come la Sicilia, l'esigenza di attuare iniziative
     che  incidano  concretamente sul  tessuto   economico  per
     promuovere    sviluppo,  ovvero  di   misure   capaci   di
     garantire alle famiglie di vivere in condizioni  libere  e
     dignitose.

          Si  intendono così tutelare fasce sociali ampie,  nei
     confronti  delle quali le istituzioni nell'ultimo  periodo
     hanno prestato scarsa attenzione.

        In   questa   ottica  il  disegno  di  legge  definisce
     l'istituto,  i  soggetti, le modalità e  i  requisiti  per
     avere diritto al reddito sociale minimo.

                               ----O----

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                          Principi e finalità

          La  Regione istituisce un reddito sociale  minimo  al
     fine  di  garantire  sul  territorio  regionale  la  piena
     attuazione  di  una  politica di  sostegno,  inclusione  e
     coesione sociale.

                                Art. 2.
                              Definizione

          Si  definisce  reddito  sociale  l'insieme  di  forme
     reddituali   che   assicurano   un'esistenza   libera    e
     dignitosa.

                                Art. 3.
                    Requisiti soggettivi di accesso

         1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale
     minimo  in  favore dei soggetti in possesso  dei  seguenti
     requisiti:

        a)  residenza in Italia da almeno due anni;

        b)  iscrizione alle liste di collocamento da almeno  un
     anno;

        c)  reddito imponibile annuo percepito non superiore  a
     euro 2.582, fatta salva l'ipotesi di cui l'articolo 7;

        d)  appartenenza  ad  un nucleo familiare  con  reddito
     imponibile  annuo non superiore a euro 18.076  per  nuclei
     composti  da  due  persone  e a  euro  23.241  per  nuclei
     composti   da  tre persone; per ogni ulteriore  componente
     il  nucleo  familiare  il suddetto  limite  di  reddito  è
     elevato di euro 3.099.

        2.    Il   reddito   sociale   minimo   è   corrisposto
     dall'Assessorato   regionale   della    famiglia,    delle
     politiche  sociali  e  del lavoro, per  il  tramite  degli
     uffici provinciali del lavoro.

        3. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle
     politiche  sociali e del lavoro, è istituito, con  decreto
     emanato dall'Assessore entro novanta giorni dalla data  di
     entrata   in   vigore  della  presente  legge,   l'ufficio
     centrale  per il rilevamento dello stato di disoccupazione
     e  per  l'erogazione  del  reddito  sociale  minimo,   con
     specifici   compiti  di coordinamento dell'attività  degli
     uffici provinciali del lavoro.

                                Art. 4.
                   Entità del reddito sociale minimo

        1. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere
     annualmente a ciascun soggetto in  possesso dei  requisiti
     di cui all'articolo 1 è di euro 6.197.

        2.   La  somma indicata al comma 1 non è sottoposta  ad
     imposizione fiscale di competenza regionale


                                Art. 5.
       Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale minimo

        Il  periodo di fruizione del reddito sociale  minimo  é
     calcolato  ai  fini pensionistici,  con  i  criteri  e  le
     modalità  indicati  nel decreto che l'Assessore  regionale
     per  la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro adotta
     nel  termine  di novanta giorni dalla data in  entrata  in
     vigore  della  presente  legge, secondo  i  principi  e  i
     criteri direttivi ivi stabiliti.

                                Art. 6.
               Rivalutazione del reddito sociale minimo

        L'importo   indicato   all'articolo   4   deve   essere
     rivalutato  annualmente  sulla  base  degli  indici  ISTAT
     relativi al costo della vita.

                                Art. 7.
                 Riduzione del reddito sociale minimo

        L'importo indicato all'articolo 4 è ridotto della  metà
     per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui  si
     consegue  un  reddito inferiore all'ammontare del  reddito
     sociale minimo.

                                Art. 8.
                        Sanzioni amministrative

        E'   prevista per il  datore  di  lavoro,  in  caso  di
     mancata   attestazione  della  esistenza   del    rapporto
     di  lavoro con il soggetto che fruisce del reddito sociale
     minimo,   una  sanzione  amministrativa  da  comminare   a
     seguito  del  procedimento  di  cui  agli  articoli  14  e
     seguenti  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  pari
     all'ammontare  delle somme che il soggetto avrebbe  dovuto
     percepire  quale  corrispettivo  del  lavoro  svolto,  con
     riferimento  ai  minimi previsti dal contratto  collettivo
     nazionale di lavoro della categoria.


                                Art. 9.
                               Decadenza

          1.  E' in ogni caso prevista la decadenza dal diritto
     di  percepire il reddito sociale minimo nell'  ipotesi  in
     cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

                               Art. 10.
                Tariffe sociali nei servizi essenziali

        1.  In   favore  dei  soggetti  titolari  del   diritto
     al    reddito    sociale  minimo   è    prevista,    anche
     nell'ipotesi  di  riduzione di  cui  all'articolo  7,   la
     gratuità  dell'accesso ai trasporti urbani ed al  servizio
     sanitario  regionale, nonché l'esclusione  di  ogni  onere
     per  l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami  di
     formazione professionale e di istruzione, anche  di  grado
     universitario.

        2. E' previsto, altresì, per gli stessi soggetti di cui
     al  comma  1,  il  dimezzamento  dei  costi  delle  utenze
     relative   alle   forniture  di   gas   e   acqua   e   la
     determinazione  di una tariffa sociale con riferimento  al
     servizio  di  elettricità e di telefonia fissa  attraverso
     il  versamento delle relative quote ai soggetti  erogatori
     del  servizio,  da determinare con decreto  dell'Assessore
     regionale  per  la famiglia, le politiche  sociali  ed  il
     lavoro  da  emanare  entro novanta giorni  dalla  data  in
     vigore  della   presente legge, secondo i  principi  ed  i
     criteri direttivi ivi stabiliti.

        3.  Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 è inoltre
     previsto  un  canone sociale per l'utilizzo degli  alloggi
     di  edilizia residenziale pubblica da stabilire con  legge
     regionale.

        4.  Accedono ai benefici previsti dal presente articolo
     anche  i  soggetti titolari di pensioni sociali  e  minime
     nonché  i  componenti di nuclei familiari  ricompresi  nei
     limiti  di reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
     d).

                               Art. 11.
                         Copertura finanziaria

       Agli  oneri  finanziari  derivanti  dall'applicazione
     della   presente   legge   si  provvede   a   decorrere
     dall'esercizio    finanziario    corrente    con    gli
     stanziamenti  che  sono  individuati  nella  competente
     unità previsionale del bilancio regionale.

                               Art. 12.
                             Norma finale

        1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

        2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.

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