INTRODUZIONE DEL REDDITO MINIMO SOCIALE
DDL n. 321 del 19 marzo 2013, XVI legislatura.
Gruppo Parlamentare del PD - REGIONE SICILIA
Firmatari: Baldassare, Alloro, Arancio, Barbagallo, Cirone, Cracolici, Digiacomo, Ferrandelli,
Laccoto, Lupo, Maggio, Marziano, Milazzo, Panepinto, Panarello, Raia.
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge s'intende introdurre l'istituto del reddito sociale minimo. La proposta nasce dalla constatazione di un livello di disoccupazione strutturale da cui derivano notevoli preoccupazioni circa la tenuta stessa del tessuto sociale con eventuali pericolose ripercussioni sul tessuto democratico della nostra Regione. Si tratta di una misura specificamente mirata a garantire uno standard di vita dignitoso e che consenta a migliaia di famiglie di uscire dal livello minimo della soglia di povertà. L'obiettivo è appunto quello di garantire, nell'ambito di una concezione che vede il lavoro come una questione centrale, una redistribuzione della ricchezza sociale complessiva che attenui le tensioni sociali e garantisca un costante avanzamento civile e democratico della nostra terra. Il reddito sociale minimo consiste, dunque, in uno strumento che mira a garantire su tutto il territorio della Regione un diritto sociale attraverso cui, per fronteggiare le nuove povertà, dare piena attuazione ad una efficace politica di sostegno, inclusione e coesione sociale. Esso nasce dalla constatazione che ormai migliaia di famiglie, anche giovani coppie, vivono in condizioni vicine alla povertà, con conseguenze di natura sociale assai gravi. Diventa improcrastinabile, in particolare per una regione come la Sicilia, l'esigenza di attuare iniziative che incidano concretamente sul tessuto economico per promuovere sviluppo, ovvero di misure capaci di garantire alle famiglie di vivere in condizioni libere e dignitose. Si intendono così tutelare fasce sociali ampie, nei confronti delle quali le istituzioni nell'ultimo periodo hanno prestato scarsa attenzione. In questa ottica il disegno di legge definisce l'istituto, i soggetti, le modalità e i requisiti per avere diritto al reddito sociale minimo. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Principi e finalità La Regione istituisce un reddito sociale minimo al fine di garantire sul territorio regionale la piena attuazione di una politica di sostegno, inclusione e coesione sociale. Art. 2. Definizione Si definisce reddito sociale l'insieme di forme reddituali che assicurano un'esistenza libera e dignitosa. Art. 3. Requisiti soggettivi di accesso 1. E' prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia da almeno due anni; b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno; c) reddito imponibile annuo percepito non superiore a euro 2.582, fatta salva l'ipotesi di cui l'articolo 7; d) appartenenza ad un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a euro 18.076 per nuclei composti da due persone e a euro 23.241 per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di euro 3.099. 2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro. 3. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, è istituito, con decreto emanato dall'Assessore entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività degli uffici provinciali del lavoro. Art. 4. Entità del reddito sociale minimo 1. L'entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di euro 6.197. 2. La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad imposizione fiscale di competenza regionale Art. 5. Calcolo ai fini pensionistici del reddito sociale minimo Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo é calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicati nel decreto che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro adotta nel termine di novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi ivi stabiliti. Art. 6. Rivalutazione del reddito sociale minimo L'importo indicato all'articolo 4 deve essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita. Art. 7. Riduzione del reddito sociale minimo L'importo indicato all'articolo 4 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo. Art. 8. Sanzioni amministrative E' prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria. Art. 9. Decadenza 1. E' in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell' ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno. Art. 10. Tariffe sociali nei servizi essenziali 1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo è prevista, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 7, la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario regionale, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario. 2. E' previsto, altresì, per gli stessi soggetti di cui al comma 1, il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro da emanare entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi ivi stabiliti. 3. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 è inoltre previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da stabilire con legge regionale. 4. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). Art. 11. Copertura finanziaria Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario corrente con gli stanziamenti che sono individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale. Art. 12. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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